PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).

      1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale, e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.
      2. La competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale di cui al comma 1 è attribuita al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano che devono indicare comuni:

          a) la cui vocazione turistica o termale dell'area di appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche, o che siano ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture e di servizi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, anche attraverso iniziative di riequilibrio territoriale;

          b) la cui vocazione turistica risulti da data remota dimostrabile dalla esistenza in loco delle soppresse aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;

          c) che abbiano la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

          d) che abbiano già ospitato strutture similari o che abbiano avanzato richiesta

 

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per l'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata ed avente rilevanza giuridica e storica.

      3. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dagli articoli da 142 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Procedura di autorizzazione).

      1. L'istanza da parte del comune interessato avente i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, diretta all'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, deve essere deliberata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio e inoltrata alla regione o alla provincia autonoma competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 1, nonché al Ministero dell'interno.
      2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da una dettagliata relazione comprovante:

          a) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;

          b) le motivazioni socio-economiche e storiche che portano il comune a richiedere l'istituzione della casa da gioco;

          c) le caratteristiche tecniche, logistiche e, se presenti, storico-artistiche, della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali modifiche

 

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agli strumenti urbanistici vigenti necessarie per la realizzazione della struttura stessa e per la sua operatività.

      3. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi del comma 1, la regione o la provincia autonoma competente, entro il termine di due mesi, esprime il parere sulla localizzazione e sulle eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno. La mancata espressione del parere entro il termine previsto equivale all'espressione di parere favorevole.
      4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'interno entro tre mesi dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 ed ha durata ventennale a decorrere dall'apertura al pubblico della casa da gioco. L'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta.
      5. Per le quattro case da gioco esistenti sul territorio nazionale le autorizzazioni di rinnovo alla scadenza di quelle in corso alla data di entrata in vigore della presente legge hanno durata ventennale.

Art. 3.
(Istituzione di case da gioco periodiche o stagionali).

      1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio della stessa regione, previa domanda deliberata dai consigli comunali dei comuni interessati, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nella medesima deliberazione.
      2. I comuni designati come sede della casa da gioco definiscono, con apposita convenzione deliberata dai rispettivi consigli comunali, i rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività promozionali e sociali della casa da gioco.

 

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Art. 4.
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

      1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato per il coordinamento e la vigilanza di cui all'articolo 10, può, con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui all'articolo 2, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
      2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al comune cui è stata revocata prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.
      3. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina un commissario ad acta per la gestione straordinaria della casa da gioco.

Art. 5.
(Concessione).

      1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco sono affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 e scelti attraverso apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 7.
      2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i medesimi soggetti.
      3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza dei capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può cedere ad altri la concessione né

 

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delegare ad altri l'esercizio e la gestione della casa da gioco, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco, dei quali rimane responsabile.
      4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori della casa da gioco di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di presidente, nonché di altri due membri effettivi, uno di nomina del Ministero dell'interno e uno di nomina della regione ove ha sede la casa da gioco.
      5. Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione o alla provincia autonoma competente ed al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente.
      6. La concessione ha la durata di dieci anni.
      7. In casi eccezionali e per un periodo massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il comune può provvedere direttamente all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme previste dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.
      9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge.
      10. Per le case da gioco di San Remo, di Campione d'Italia e di Venezia, alla scadenza delle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentiti i comuni interessati, provvede al rinnovo dell'autorizzazione in conformità ai princìpi stabiliti dalla presente legge. Per la ripartizione
 

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dei proventi derivanti dall'attività delle medesime case da gioco, si provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 8.

Art. 6.
(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Albo nazionale dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, di seguito denominato «Albo».
      2. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo sono compresi quelli previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
      3. Per l'iscrizione all'Albo di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata ed individuata la persona fisica proprietaria finale delle azioni o quote della società. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, e qualsiasi divisione di azioni o quote devono essere preventivamente comunicati all'Albo e autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o quote.
      4. Ai soggetti iscritti all'Albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
      5. È inibita l'iscrizione all'Albo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nei Paesi membri dell'Unione europea e negli altri Stati.

 

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Art. 7.
(Capitolato generale).

      1. Il Ministro dell'interno predispone, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente le modalità della gara pubblica di cui all'articolo 5, disciplinando altresì:

          a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fideiussioni bancarie;

          b) i requisiti morali e professionali, ulteriori a quelli indicati dalla presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

          c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

          d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse turistico e sociale, che vanno indicate in modo analitico dall'amministrazione comunale concedente;

          e) le ipotesi di revoca della concessione senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda i requisiti necessari per mantenere la concessione o l'iscrizione all'Albo, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione;

          f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 9, 10 e 11;

          g) la composizione della commissione giudicatrice e aggiudicatrice della gara di appalto della concessione per la gestione della casa da gioco, in modo da assicurare una prevalenza di membri estranei al comune ed alla regione o alla provincia autonoma competenti per territorio.

 

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Art. 8.
(Ripartizione dei proventi).

      1. I proventi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore a seguito del contratto di concessione, sono ripartiti nel modo seguente:

          a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione:

              1) al potenziamento dei servizi turistici e degli uffici competenti in materia di informazione e di stampa;

              2) a manifestazioni di significativa rilevanza nel settore musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale e sportivo;

              3) all'adeguamento della sede della casa da gioco e delle relative infrastrutture, compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi a tale scopo;

              4) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico nonché al restauro di immobili di interesse storico e artistico;

              5) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

          b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio ha sede la casa da gioco per il finanziamento dei sistemi turistici locali di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e per il finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti e di fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico preferibilmente nei comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco;

          c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per essere riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, per il potenziamento degli organici e l'ammodernamento delle strutture e delle attrezzature

 

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dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza.

      2. I proventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono sottoposti all'obbligo della rendicontazione distinta e separata nei rispettivi bilanci.
      3. Per le finalità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate sono autorizzate a procedere a nuove assunzioni di personale anche in deroga ad eventuali disposizioni di programmazione delle assunzioni ai sensi della normativa vigente.
      4. Le case da gioco di San Remo, di Venezia e di Campione d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. Per il riparto dei proventi della casa da gioco di Saint Vincent, si applica la normativa vigente.

Art. 9.
(Regolamento di attuazione).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima.
      2. Il regolamento di attuazione prevede, in particolare:

          a) le specie e i tipi di giochi praticati e la loro specifica regolamentazione nonché i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina di accesso dei giocatori. In tale ambito deve essere stabilito che, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano

 

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precedenti penali per associazione a delinquere di stampo mafioso o per usura, o per i reati che comportano la perdita del diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune sede della casa da gioco;

          c) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco;

          d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera o altro, nonché di anticipazione, da praticare ad un tasso d'interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. L'autorizzazione relativa all'esercizio della predetta attività deve essere preventivamente concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze;

          e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, sullo svolgimento del gioco, sugli incassi e sulla loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono essere accettati dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 2, dell'articolo 5.

      3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco ai sensi dell'articolo 2 devono, entro il termine di tre mesi dall'indizione della gara di appalto, adottare con delibera del consiglio comunale il regolamento di attuazione, prevedendo eventuali norme più restrittive che le particolari caratteristiche del proprio territorio rendano opportune.
      4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei

 

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criteri fissati dal regolamento di attuazione adottato ai sensi del comma 3.

Art. 10.
(Comitato per il coordinamento e la vigilanza).

      1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza (CCV) delle attività previste dalla medesima legge, con compiti di indirizzo, di coordinamento e, avvalendosi anche del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 11, di controllo dell'attuazione delle norme della stessa legge.
      2. Il CCV è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da un suo rappresentante, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dal responsabile del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 11, dal presidente dell'Albo di cui all'articolo 6 e dal presidente dell'Albo nazionale dei croupier di cui all'articolo 12.
      3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alla seduta del CCV il sindaco del comune sede della casa da gioco interessata e il presidente della società di gestione; analogamente, nel caso di problemi specifici del personale delle case da gioco, devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle associazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Art. 11.
(Polizia dei giochi).

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,

 

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è istituito il nucleo speciale di polizia dei giochi, composto da personale specializzato della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti specifici di prevenzione, di informazione e di polizia giudiziaria per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco, delle sale Bingo e di tutti i giochi autorizzati.
      2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di cui al comma 1, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco clandestino, il nucleo speciale di polizia dei giochi può:

          a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagini e di accertamento;

          b) verificare per conto dell'Albo di cui all'articolo 6 le qualifiche e le qualità finanziarie di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case da gioco;

          c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sale Bingo e sale giochi e scommesse e comunque tutte le aziende e le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.

      3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.
      4. Il nucleo speciale di polizia dei giochi è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, i cui compiti essenziali sono il controllo e la verifica del regolare

 

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svolgimento dei giochi consentiti, in collaborazione con il servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), nonché la verifica ed il controllo dei bilanci e dei libri sociali delle società concessionarie, anche per gli effetti del comma 3 dell'articolo 6. Il nucleo speciale di polizia dei giochi ed il gruppo tecnico-amministrativo hanno libero accesso a tutte le case da gioco, ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.

Art. 12.
(Albo nazionale dei croupier).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo nazionale degli impiegati tecnici della case da gioco (croupier).
      2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, di sospensione e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.
      3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei croupier sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con articolazione aziendale, da stipulare fra le parti di cui al comma 2.

Art. 13.
(Case da gioco sulle navi).

      1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti ai soggetti italiani iscritti al Registro internazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le società armatoriali interessate devono richiedere apposita autorizzazione al Ministro dell'interno

 

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che la rilascia di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
      3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono determinate da apposite norme contenute nel contratto collettivo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 12.

Art. 14.
(Disposizioni comuni e regime fiscale).

      1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.
      3. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrata di natura pubblicistica da classificare in bilancio quali entrate tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1o luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.
      4. Il trattamento dei proventi di cui al comma 1 si applica anche nei confronti di ogni altro befeficiario.
      5. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte.

Art. 15.
(Incompatibilità).

      1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni sedi di casa da gioco ed i loro congiunti, parenti ed affini sino al quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case da

 

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gioco, né assumere incarichi e appalti di qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio.
      2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili alle cariche di sindaco, di assessore e di consigliere dei comuni sede della casa da gioco, se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità.

Art. 16.
(Sanzioni penali).

      1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.